L'affidamento condiviso
La Legge n. 54/2006 ha disposto, come principio generale, in caso di separazione tra coniugi (o coppie di fatto) quello dell’ affidamento condiviso dei figli.
“anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ……… Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quali di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli".
La norma lascia aperta la possibilità per il giudice di disporre l’affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori, qualora, con provvedimento motivato, reputi che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
La legge sull’affidamento condiviso sanziona il comportamento del coniuge che in modo palesemente infondato o strumentale richiede l’affidamento esclusivo dei figli.
Viene altresì prevista l’audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
La legge sull’ affidamento condiviso si applica anche ai figli naturali delle coppie di fatto.
Affidamento condiviso nella sua piena realizzazione del principio sta a significare stessi diritti e stessi doveri per entrambi i genitori in ordine alla gestione dei figli; significa esercizio condiviso della potestà genitoriale; significa condivisione del tempo da trascorrere con i figli e condivisione delle scelte più importanti nella vita dei figli (in caso di disaccordo sarà il Tribunale a decidere). Il tutto riassunto in un’unica parola, spesso abusata, ma che rende perfettamente l’idea dell’intenzione del legislatore: bigenitorialità.Avv. Matteo Santini
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